Promozione Cause

 

Promozione di una Causa di Canonizzazione

 

La normativa canonica vigente in materia è costituita da una legge pontificia peculiare, dettata nel 1983 da Giovanni Paolo II, la Costituzione Apostolica Divinus Perfectionis Magister, 25.I.1983, e dalla disciplina successiva, specialmente le Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in causis sanctorum del 7.II.1983, e l’ Instructio Sanctorum Mater, 17.V.2007, che ha abrogato in blocco tutta la legislazione precedente.

 

I criteri che ispirano questa nuova disciplina si riconducono a una maggiore considerazione del metodo storico critico; una maggiore agilità delle cause senza pregiudizio alla solidità delle investigazioni in una materia così delicata e impegnativa; una impostazione che rifletta meglio la partecipazione in ogni causa tanto del vescovo diocesano come della Santa Sede.


Per causa di canonizzazione si intende il seguito di passi che, secondo un procedimento minuziosamente stabilito, si susseguono dal momento in cui l’autorità competente dà inizio alle investigazioni sulla santità di un Servo di Dio fino a che questa santità sia proclamata dal Papa nel solenne atto di canonizzazione.

 

Nelle cause recenti, il libello di domanda, deve essere presentato non prima di cinque anni dalla morte del Servo di Dio. Se il libello viene presentato dopo 30 anni, il Vescovo non può procedere oltre se non si sia accertato, con un'accurata indagine, che nel caso proposto, non c'è stata da parte degli attori (di chi chiede l’apertura della causa) alcuna frode o inganno nel procrastinare l'avvio della causa. 

 

Sia la beatificazione che la canonizzazione sono atti pontifici mediante i quali si autorizza il culto pubblico in onore di un Servo di Dio (Santa Messa, liturgia delle ore, esposizione dell’immagine con l’aureola, venerazione delle reliquie…). La differenza consiste nel fatto che la beatificazione consente questo culto in un ambito limitato (una diocesi, una istituzione della Chiesa, etc.), mentre

la canonizzazione, che dal punto di vista dogmatico è un atto che impegna l’infallibilità del Papa, permette il culto in tutta la Chiesa, senza nessuna restrizione di luogo.

 

Possiamo distinguere quattro fasi:

 

a) la decisione, da parte del vescovo diocesano competente, di iniziare una causa;

 

b) l’acquisizione dei dati obbiettivi o fase istruttoria, a carico del tribunale diocesano: fase Diocesana

 

c) l’invio di questo materiale (Atti del Processo) a Roma, e lo studio del medesimo da parte della Congregazione per le Cause dei Santi, che deve pronunciarsi sul fatto, se consti con certezza morale il grado eroico raggiunto da un Servo di Dio nella pratica delle virtù o del martirio, e un miracolo operato da Dio in risposta alla sua intercessione;

 

d) quando la pronuncia della Congregazione delle Cause dei Santi sia positiva, viene presentata al Papa, al quale spetta in via esclusiva dichiarare mediante un decreto che un Servo di Dio ha esercitato eroicamente le virtù e che Dio ha realizzato un miracolo per la sua intercessione.

Sotto quest’ultimo profilo, è bene tener presente che l’accertamento circa l’esistenza di un primo miracolo, indispensabile per la beatificazione, come pure del secondo, necessario per la canonizzazione del Beato, si svolge nell’ambito di un processo autonomo rispetto a quello sull’eroicità delle virtù.

 

In esso occorre raccogliere le prove:

 

a) sul fatto in sé;

 

b) sulla sua attribuzione all’intercessione del Servo di Dio.

 

Il vescovo del luogo dove il miracolo è avvenuto riceve dal postulatore la richiesta di aprire il processo e nomina il tribunale.

 

Se si tratta di una guarigione miracolosa, si farà assistere da un medico che formuli sotto il profilo tecnico le interrogazioni necessarie. I testimoni sono medici che hanno seguito la malattia del miracolato. Si includerà la storia clinica dell’infermo.

 

Benché la disciplina canonica si collochi nell’ambito dei processi, la natura giuridica del processo di canonizzazione si distingue da quella propria di un giudizio che obbliga a procedere, perché i suoi promotori possono solo chiedere la canonizzazione, ma non sono titolari di un diritto ad ottenerla. Di più, la decisione della causa non è una conseguenza meccanica degli esiti positivi delle varie fasi, poiché le pronunce via via emesse hanno mero valore informativo per il Papa, al quale spetta di decidere.

 

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